Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

IL DIRETTORE GENERALE SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI

visto l’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, il quale prevede, al fine di favorire una celere evasione delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, che le istanze prodotte dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica individuata e regolata con provvedimento del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia;

visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

visto il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;

visto il d.lvo 18 maggio 2018, n. 51;

visto il d.m. 21 febbraio 2011, n. 44;

visto il d.m. 27 aprile 2009;

EMANA

IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO:

ART. 1

 

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Immagine rimossa.(Ambito di applicazione)

 

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.06/10/2020.0009802.ID

Immagine rimossa.1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni relative al deposito con modalità telematica delle richieste di liquidazione dei compensi spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e al difensore d'ufficio ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e dell’art. 37-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

ART. 2

(Definizioni)

  1. Ai fini del presente provvedimento, si intende:
    1. HTTPS: HyperText Transfer Protocol over Secure Socket Layer;
    2. PDF: Portable Document Format;

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    1. LSG: Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia;
    2. PST: Portale Servizi Telematici di cui all’art. 6 del Regolamento;
    3. SIAMM: Sistema Informativo dell’Amministrazione;
    4. Specifiche Tecniche: provvedimento del 16 aprile 2014 del Responsabile per i sistemi informativi automatizzati della Direzione Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della giustizia, contenente le specifiche tecniche previste dall'art. 34, comma 1, del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011, n. 44, recante “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”, e successive modificazioni.

ART. 3

(Modalità di accesso al Portale per la trasmissione delle istanze di liquidazione delle spese di giustizia)

  1. Il deposito con modalità telematica delle richieste di cui all’art. 1 avviene

attraverso il servizio esposto sul LSG, salvo quanto previsto dall’art. 8.

  1. Il servizio è accessibile dal PST all’indirizzo https://pst.giustizia.it, tramite

l’Area Pubblica di cui all’articolo 5, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

  1. L’accesso al LSG avviene previa registrazione dell’utente che prevede la compilazione dei campi obbligatori in apposita maschera.

ART. 4

(Compilazione della richiesta e allegazione della documentazione in forma di

documento informatico)

  1. La richiesta di cui all’art. 1 è compilata seguendo le istruzioni previste dalla

Guida all’uso disponibile online sul sito LSG.

  1. Immagine rimossa.La richiesta di liquidazione è creata attraverso apposita funzionalità che prevede l’inserimento delle informazioni richieste dalla procedura informatizzata.

  2. Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.06/10/2020.0009802.ID

    Immagine rimossa.È possibile allegare due file contenenti documentazione necessaria al giudice per l’esame della richiesta presentata e per pronunciare il relativo decreto. I documenti allegati rispettano i seguenti requisiti:
    1. sono in formato PDF;
    2. non possono superare la dimensione massima di 10 Megabyte ciascuno.
  3. La fase di compilazione si conclude quando, all’esito della registrazione della richiesta prevista dalla procedura informatizzata, il sistema genera un identificativo numerico univoco nazionale della stessa.

ART. 5

(Deposito della richiesta)

  1. La richiesta ed i relativi allegati sono trasmessi all’Ufficio Giudiziario competente nel momento in cui l’utente utilizza la funzione ‘download’ disponibile al termine della procedura.
  1. Contestualmente il sistema genera un file .pdf di riepilogo dei dati della richiesta di pagamento nel quale è attestata la data di deposito.
  2. Il difensore può verificare lo stato della richiesta accedendo al LSG. Nella Guida all’uso sono elencati tutti gli stati con le relative casistiche. Tutte le modifiche dello stato della richiesta sono comunicate al depositante mediante l’invio di messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all’art. 3, co. 3.

 

ART. 6

(Gestione della richiesta)

  1. Il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari ha a disposizione, tramite l’utilizzo dell’applicativo SIAMM-Spese di Giustizia-, apposite funzionalità per la gestione delle richieste pervenute tramite il LSG.
  2. A seguito delle verifiche il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari può accettare o rifiutare il deposito.
  3. L’accettazione o il rifiuto con la relativa data sono visibili dal depositante sul LSG. L’esito è, altresì, comunicato al depositante mediante l’invio di messaggio all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal medesimo nella procedura di registrazione di cui all’art. 3, co. 3.
  4. All’accettazione o rifiuto del deposito le richieste ed i documenti allegati in forma di documento informatico sono conservati nel sistema documentale di cui all’articolo 11, comma 2, delle Specifiche Tecniche.

 

ART. 7

(Requisiti di sicurezza e protezione dei dati)

  1. Le trasmissioni utilizzano il protocollo di comunicazione HTTPS in conformità a quanto previsto dall’articolo 24, comma 5, delle Specifiche Tecniche.
  2. pag. 3 di 3

    Immagine rimossa.Il trattamento dei dati personali avviene esclusivamente per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri.

 

ART. 8

(Utilizzo del processo civile telematico)

 

Ministero della Giustizia - m_dg.DOG07.06/10/2020.0009802.ID

Immagine rimossa.1. Le richieste di liquidazione di cui all’art. 1 rivolte ai tribunali ordinari ed alle corti di appello per prestazioni in materia civile possono essere depositate, in alternativa, tramite le funzionalità del processo civile telematico.

 

ART. 9

(Pubblicità)

1. Il presente provvedimento è pubblicato sul Portale dei Servizi Telematici del Ministero della Giustizia.

 

Il Direttore Generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

 

 

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